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LO STATUTO

Statuto dell'Associazione Culturale "Teatrosophia"

Art. 1 - Costituzione

E 'costituita l'Associazione culturale denominata "Teatrosophia", regolata a norma del Titoli I, Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del Presente Statuto. Nel prosieguo essa sarà citata, per brevità, anche solo come "Associazione".


Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Roma, via della Vetrina n.7. Il Consiglio direttivo, con semplice deliberazione, potrà stabilire ed eventualmente abolire, sede secondarie, unità locali, distaccamenti e/ o altro tipo di dipendenza sia in Italia che all'estero. Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria.


Art. 3 - Finalità

  • Teatrosophia è una libera Associazione, apartitica, laica e senza scopo di lucro. L'Associazione ha per fini la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico dei suoi soci nei campi della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, della comunicazione e dell'arte in generale; la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative dei servizi della cultura, delle arti e dello spettacolo, nonché la diffusione e la promozione d'attività su tutto il territorio nazionale. L'associazione promuove ed organizza: manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche e partecipa ad esse con propri soci, se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati;
  • corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di recitazione, musica, canto, moda, danza, pittura, fotografia ed animazione; convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, ecc.

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, svolgerà attività editoriale, letteraria, e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione.


Art. 4 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti e con la partecipazione, in prima e seconda convocazione, della maggioranza degli associati; in terza convocazione l'Assemblea è valida comunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvederà a nominare uno o più liquidatori, determinandone l'eventuale compenso, e delibererà in ordine alla destinazione del patrimonio residuo che in ogni caso dovrà essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 5 - Soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro, siano essi cittadini italiani che stranieri, che accettino gli articoli del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno nonché condividano le sue finalità e i suoi programmi. Tutti coloro i quali intendano far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. 
la validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. Il socio acquisisce immediatamente i diritti a lui riconosciuti all'atto di presentazione della domanda a condizione che nella stessa dichiari di accettare lo Statuto ed i regolamenti associativi ed abbia versato la quota sociale. Dette condizioni all'ammissione possono essere attestate dal Presidente dell'Associazione o da un delegato del Consiglio Direttivo. 
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. 
Ci sono tre categorie di soci: promotori, onorari ed ordinari. 
I soci promotori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione; hanno dirotto di voto sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere illimitato e non è assoggettata ad iscrizione annuale. 
I soci onorari sono coloro che sono nominati tali per evidenti meriti nel campo della divulgazione culturale o per l'impegno prestato, con la loro opera ed il loro sostegno, al raggiungimento egli obiettivi sociali; sono nominati dal Consiglio Direttivo salvo successiva ratifica dell'assemblea, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. 
I Soci ordinari che hanno chiesto l'adesione all'Associazione e non gli è stata rifiutata hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali e la loro qualità di soci effettivi è subordinata al pagamento della quota annuale. Il numero dei soci ordinari è illimitato. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento delle sue finalità sono svolte prevalentemente in forma volontaria a titolo gratuito. Nei casi di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. 


Art. 6 - Diritti dei soci 

Tutti i soci maggiori di età hanno diritto do voto per l'approvazione e le modifiche del presente statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Più precisamente, tutti i soci hanno diritto di voto all'assemblea su qualsiasi argomento all'ordine del giorno ed hanno uguale diritto di eleggere gli organi sociali nonché di essere eletti nei medesimi. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione. 
Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. 


Art. 7 - Doveri dei soci

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale di iscrizione nella misura fissata dal Consiglio direttivo e approvata dall'Assemblea in sede di bilancio.
Il consiglio direttivo provvederà anche di volta in volta, a fissare le eventuali ulteriori quotedi partecipazione ad ogni eventuale iniziativa dell'Associazione. La quota associativa è annuale, è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non è restituibile in caso di recesso, decesso e perdita della qualità di socio, e non è assoggettata a rivalutazione. 


Art.8 - Recesso/esclusione del Socio 

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art.7 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/ o materiale all'Associazione stessa. 
L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Deve essere comunicata al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile. 
Il socio escluso o che receda, non può richiedere la restituzione dei contributi versati, né alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. 


Art. 9 - Gli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono: 

  • L'Assemblea dei soci; Il Consiglio direttivo; Il Presidente; 
  • Il Vice Presidente; 
  • Il Tesoriere; 
  • Il Collegio dei Probiviri.

Art. 10 - L'Assemblea 

L'Assemblea, costituita dai Socio promotori, onorari e ordinari, è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea dei soci è convocata mediante avviso spedito almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera semplice, fax, sms o messaggio di posta elettronica al domicilio, all'indirizzo di posta elettronica o al numero fax come risultanti all'Associazione. La convocazione sarà altresì valida anche nel caso in cui essa sia effettuata mediante avviso affisso nei locali della sede almeno 20 giorni prima. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dallo stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo. Deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario nonché quando lo richiede almeno un decimo dei soci. 
L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. 
L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, che può tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. 
L'Assemblea ordinaria: 

  1. Elegge il Consiglio Direttivo;
  2. Propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
  3. Approva il bilancio consuntivo r preventivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;
  4. Approva il regolamento interno;
  5. Approva la quota associativa annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
  6. Approva il programma annuale dell'Associazione;
  7. Decide sull'opportunità di costituire un eventuale collegio dei probiviri nonché nomina i suoi membri;
  8. Ratifica le nomine dei soci onorari deliberate dal Consiglio direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può rappresentare al massimo due soci. L'Assemblea straordinaria: 

  1. Approva eventuali modifiche allo Statuto;
  2. Delibera lo scioglimento dell'Associazione e ne devolve il patrimonio residuo;
  3. Delibera sul trasferimento della sede legale.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la partecipazione, in prima e seconda convocazione, della maggioranza degli associati; in terza convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 
per le modifiche statutarie e il trasferimento della sede legale occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti. 
Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto da un segretario o componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal segretario e dal Presidente, trascritto su apposito registro e conservato a cura di quest'ultimo nella sede dell'associazione. 
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia. 
Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i scoi iscritti, purché in regola con il pagamento della quota. 


Art. 11 - Il Consiglio direttivo 

L'Associazione è diretta e amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'Assemblea e composto da cinque membri. 
Esso rimane in carica quattro anni, i suoi componenti sono rieleggibili e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice presidente e ed il Tesoriere. 

Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito. 
Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l'attuazione gli scopi statutari e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. 
Spettano fra gli altri allo stesso Consiglio Direttivo, i seguenti poteri che, a mero titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione alcuna, qui di seguito si enunciano: 

  1. riferire all'assemblea sulle attività dell'Associazione;
  2. redigere e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo;
  3. redigere i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  4. aggiornare il libro soci in relazione alle domande accolte;
  5. escludere i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art. 8 del presente statuto;
  6. fissare la misura della quota associativa annuale nonché le eventuali ulteriori quote di partecipazione ad ogni eventuale iniziativa dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  7. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  8. nominare il Presidente, il Vice presidente e il Tesoriere;
  9. nominare i soci onorari salva successiva ratifica dell'assemblea;
  10. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa la facoltà di istituire rapporti con istituti di credito bancari sotto qualsiasi forma, anche attraverso l'apertura di conti correnti e l'utilizzo degli stessi;
  11. conferire procure, sia generali che speciali.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. 
Le riunioni del Consiglio. Direttivo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. 
Le delibere devono avere il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale che viene redatto da un segretario o componente del consiglio appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Segretario e dal Presidente, trascritto su apposito registro e conservato a cura di quest'ultimo nella sede dell'associazione. 
Nel caso in cui per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, quest'ultimo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. L'Assemblea Ordinaria dovrà invece essere convocata immediatamente e senza ritardo per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo qualora venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti. 
Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto. 


Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente viene eletto dai membri del Consiglio Direttivo nell'ambito dello stesso, dura in carica quattro anni e in ogni caso non oltre la durata del Consiglio di cui fa parte ed è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, è il suo portavoce ufficiale e presiede le assemblee dell'associazione nonché le riunioni del Consiglio Direttivo. Convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazione ordinaria che straordinaria. 


Art. 13 - Il Vice presidente 

Il Vice presidente, nominato nell'ambito del Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed anche in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. 
Dura in carica quattro anni e in ogni caso non oltre la durata del Consiglio di cui fa parte ed è rieleggibile. 
Può essere nominato Vicepresidente anche più di un membro del Consiglio Direttivo. 


Art. 14 - Il Tesoriere 

Il Tesoriere, nominato nell'ambito del Consiglio Direttivo, cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. 
Dura in carica quattro anni e in ogni caso non oltre la durata del Consiglio di cui fa parte ed è rieleggibile. 
Può essere nominato Tesoriere anche più di un membro del Consiglio Direttivo.


Art. 15 - Il Collegio dei Probiviri 

Qualora l'assemblea lo ritenga necessario, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione deciderà un Collegio dei Probiviri composto da tre soci eletti in assemblea. 
Il Collegio dei Probiviri, se costituito, dura in carica quattro anni e decide a maggioranza entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. 


Art. 16 - Fondo comune 

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono: 

  1. dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
  2. dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/ o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione;
  3. da eventuali attività marginale di carattere commerciale o produttivo.

In ogni caso, ogni mezzo che non sia in contrasto con i regolamenti interni e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio alla cui formazione concorreranno anche gli eventuali beni acquistati dalla stessa. 
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.


Art. 17 - Bilancio 

Il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto ovvero il Bilancio Consuntivo dell'associazione da sottoporre all'approvazione assembleare. 
L'Assemblea di approvazione del Bilancio Consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale che decorre dal 1 ° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, o nel più ampio termine di sei mesi dalla chiusura dello stesso quando particolari esigenze lo richiedono. 
Il Bilancio è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. 
Oltre al Bilancio Consuntivo, il Consiglio Direttivo redige ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'assemblea. 


Art. 18 - Scioglimento dell'Associazione 

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti e con la partecipazione, in prima e seconda convocazione, della maggioranza degli associati; in terza convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione provvederà a nominare uno o più liquidatori, determinandone l'eventuale compenso, e delibererà in ordine alla destinazione del patrimonio residuo che in ogni caso dovrà essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 co.190 della Legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 


Art. 19 - Disposizioni applicabili 

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.